DETRAZIONI FISCALI 2017: A UN PASSO DALLA RICONFERMA CON ULTERIORI INCENTIVI PER I CONDOMINI!

Il Consiglio dei Ministri ha da poco approvato la Legge di Bilancio 2017. La legge prevede la proroga delle detrazioni fiscali IRPEF per tutto il 2017. Sembrerebbero confermati quindi la detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione. 

Novità anche per l’ecobonus. Sembrerebbe infatti prorogata anche la detrazione fiscale Irpef del 65% per interventi volti al risparmio energetico. Previsti inoltre ulteriori incentivi proprio per i condomini per opere su parti comuni con estensione dell’ecobonus fino al 2021, e con aliquota di detrazione che può arrivare addirittura fino al 70% per interventi sull’involucro e fino al 75% per interventi che la prestazione energetica, a condizione che sia certificata.

Inoltre previsto anche un “bonus sisma”. La detrazione portà andare dal 50% delle spese sostenute fino all’85%. La detrazione passerà al 75% se l’intervento abbasserà la classe di rischio del condominio a quella immediatamente più alta, mentre arriverà addirittura all’85% se l’intervento abbasserà di almeno due classi di rischio il condominio.

 

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RISCALDAMENTO: SI PARTE PRIMA!

riscaldamento-logo-toccaceliACCENSIONE RISCALDAMENTI ANTICIPATA 

Viste le basse temperature di questi giorni, il Sindaco ha ritenuto opportuno autorizzare l’ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, ordinariamente prevista per il prossimo 15 ottobre 2016, ANTICIPANDOLA il termine al 11 OTTOBRE 2016.

L’autorizazzione è stata rilasciata con ORDINANZA COMUNALE 1006 DEL 10/10/2016.

ABBIAMO GIA’ DATO MANDATO ALLE IMPRESE MANUTENTRICI DI PROCEDERE ALL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI. RICORDIAMO CHE IN OGNI CASO OPERANO LE SONDE CLIMATICHE ESTERNE, QUINDI IN CASO DI RI-AUMENTO DELLE TEMPERATURE QUESTE INTERVERRANNO REGOLANDO LA TEMPERATURA DELL’ACQUA IN MANDATA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA ESTERNA.

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ACCENSIONE RISCALDAMENTO

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La stagione fredda è ormai arrivata.

Tranquilli!

Ci siamo già attivati per l’accensione degli impianti di riscaldamento.

LA DATA PREVISTA PER LEGGE PER L’ACCENSIONE E’ IL 15 DI OTTOBRE. SALVO ORDINANZE DI DEROGA.

Infatti molti non sanno che l’accensione degli impianti di riscaldamento è regolamentata. L’Italia è suddivisa in zone climatiche. Di queste il comprensorio Perugino è in ZONA E. Nella Zona E  si possono attivare gli impianti di riscaldamento dal 15/10 al 15/04 di ogni anno e tenere accensioni per un massimo di 14 ore giornaliere. La materia è regolata dal DPR 26/08/1993 n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14/10/1993, S.O. n. 96 e successive modificazioni e integrazioni. Per accendere gli impianti prima della data prevista o spegnerli dopo serve un ordinanza Comunale che l’autorizzi. Stiamo aspettando le autorizzazioni Comunali. Dopodiché potremo far accendere gli impianti.

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Terremoto: Provincia di Rieti – Magnitudo 6.00

LOGO VERTICALE COMPATTO - TOCCACELI AMMINISTRAZIONI

Stanotte alle ore 3:36 si è verificato il terremoto di magnitudo 6 in provincia di Rieti alla profondità di 4,2 Km. Fonte Istituto Nazionale di Geo-vulcanologia INGV. Al momento, anche se il terremoto è stato avvertito in modo abbastanza deciso, non ci risultano danni a Perugia, data anche la distanza dall’epicentro. Sono possibili ulteriori scosse di assestamento. Per qualsiasi segnalazione non esitate a contattarci.

A titolo informativo e a livello generale, informiamo che su Perugia città, i fabbricati di nuova generazione con struttura in cemento armato sono in grado di assorbire bene una scossa come quella verificatasi stanotte e non dovrebbero aver subito alcun danno.

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SE VUOI PUOI DONARE 2 € MANDANDO SMS AL NUMERO SOPRA INDICATO (45500)

Ricordiamo che in caso di sisma è bene osservare queste semplici regole:

  1. Anche se sembra banale mantenere la calma;
  2. Non precipitarsi per le scale;
  3. Non usare l’Ascensore che potrebbe bloccarsi;
  4. Ripararsi sotto tavoli o scrivanie;
  5. Ripararsi vicino a muri o strutture portanti;
  6. Tenersi lontano da vetri o strutture fragili soggette a frantumarsi o scoppiare;
  7. Se siete all’aperto non sostate in prossimità di edifici in quanto potrebbero cadere porzioni di murature, cornicioni o tegole;
  8. Al termine delle scosse uscire con attenzione;

 

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Anche nel 2016 obbligo di trattamento anti-larvale contro zanzara tigre.

Logo-Comune-di-Perugia-Ufficiale

RINNOVATI ANCHE PER IL 2016 GLI OBBLIGHI DI PROFILASSI ANTI-LARVALE E LOTTA CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLA ZANZARA TIGRE

ORDINANZA N. 184 DEL 04.03.2016
OGGETTO: MISURE PREVENTIVE CONTRE
LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE – ANNO 2016

Si ricorda a tutti i condomini che secondo quanto stabilito dall’ordinanza si è tenuti:

  1. a non abbandonare, negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acque piovane ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
  2. ad eliminare nei vari luoghi in genere e soprattutto in orti, o giardini anche privati, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
  3. ad eseguire nei luoghi dove non si può evitare il ristagno di acqua trattamenti larvicidi;
  4. a trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquisibili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

In caso di inottemperanza si ricorda che sono previste sanzioni fino a  € 500,00;

 

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RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO: OBBLIGO CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

ICONA Risparmio energetico

Entro il 31 dicembre 2016 obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini.

Obbligo di contabilizzazione nei condomini

D.lgs 102/2014 – Art. 9 Comma 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: … b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e’ obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,

Criteri di contabilizzazione e ripartizione dei consumi
D.lgs 102/2014 – Art. 9 Comma 5. – Lettera d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

Progetto obbligatorio
Il progetto è obbligatorio secondo norma UNI 10200. Solo grazie al progetto ed all’analisi energetica il tecnico può elaborare le modalità di riparto dei consumi conformemente alla citata norma.

Termine ultimo
Il termine ultimo previsto per non incorrere in sanzioni è il 31 dicembre 2016.

Sanzioni
Art.16 Comma 8. E’ soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d).

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DETRAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO PROROGATE PER IL 2016!

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Importante notizia. Prorogate le detrazioni fiscali Irpef del 50% per ristrutturazioni e del 65% sul risparmio energetico per tutto il 2016.

Riportiamo quanto comunicato dall’agenzia delle entrate sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Attenzione: con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016 sia la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro per l’acquisto di mobili.

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, la detrazione Irpef sale al 50%.

Una detrazione del 50% spetta anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione è, invece, pari al 65% delle spese effettuate, dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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Ristrutturazioni: Detrazione Fiscale ai fini IRPEF

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La detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef. Negli ultimi anni la normativa che regola la materia è stata più volte modificata.

AGEVOLAZIONI IRPEF
È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83/2012, dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n. 147/2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:  50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare  40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare  36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione. Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

AGEVOLAZIONI IVA
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%. Le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:  ascensori e montacarichi  – infissi esterni e interni  – caldaie  – video citofoni  – apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria  – sanitari e rubinetteria da bagni  – impianti di sicurezza. Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

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Sicurezza e prevenzione cadute dall’alto: Linee vita

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Finalmente anche in UMBRIA la LINEA VITA. Ecco l’estratto della Legge Regionale di riferimento.

Regione Umbria
Legge regionale 17 settembre 2013 , n. 16
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 25/09/2013

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’

1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’ articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto.
2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
b) interventi volti alla sicurezza nell’ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell’ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL’ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI
Art. 5 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Per la finalità di cui all’ articolo 1, comma 1 , e fermo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 , i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a) , contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’ articolo 7, comma 1 .
2. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all’ articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 , quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio.
3. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.

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Riscaldamento centralizzato: Contabilizzazione e Termoregolazione

202020

Normative di riferimento:

DIRETTIVA 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea.
Stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione  Europea, al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo denominato 20-20-20 consistente nel ridurre entro il 2020 le emissioni di gas serra e il fabbisogno di energia primaria del 20% le emissioni, e soddisfare il 20% dei consumi energetici con fonti rinnovabili. Riguardo la contabilizzazione in edifici esistenti la Direttiva si esprime nell’articolo 9 come segue:

“Nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento  centrale o da una rete di teleriscaldamento […], sono inoltre installati entro il 31 dicembre 2016 contatori  individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se  tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Nei casi in cui l’uso di contatori individuali  non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per misurare il riscaldamento,  sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore […].”

UNI 10200 – “Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri  di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria”.

Cosa è UNI? La UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione. E’ un ente di normazione. Che elabora approva e pubblica norme unificate. Cosa riguarda la norma UNI 10200? La norma UNI 10200 è una norma tecnica che stabilisce i principi di correttezza ed equità per la ripartizione delle spese di climatizzazione e produzione acqua calda nei condomini, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione del calore. Tale norma fornisce i principi e le indicazioni per la ripartizione delle spese in proporzione ai consumi effettivi delle singole unità immobiliari al fine di incentivare un più attento e razionale consumo e minimizzare gli sprechi.

L’impianto di riscaldamento centralizzato in condominio è per diverse ragioni soprattutto tecniche più efficiente e conveniente di tanti piccoli singoli impianti.

Facciamo delle considerazioni generali:

Vantaggi del centralizzato in generale:

1. Le caldaie centralizzate di nuova generazione sono molto più efficienti ed il rendimento di una singola caldaia di tipo moderno che serve un determinato numero di unità è maggiore della sommatoria dei rendimenti delle singole caldaiette del medesimo numero di unità immobiliari.
Quindi + Rendimento.
2. La potenza termica della caldaia centralizzata che serve un determinato numero di unità è generalmente minore di quella necessaria all’installazione di tante singole caldaiette del medesimo numero di unità immobiliari.
Quindi – Consumi.
3. Maggior rendimento e minor potenza termica necessaria determinano generalmente un minor costo energetico.
Quindi + Economico.
4. Maggior rendimento e minor potenza termica necessaria determinano un minor impatto ambientale.
Quindi + Ecologico.
5. Le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto centralizzato che serve un determinato numero di unità sono generalmente inferiori alla sommatoria delle spese di manutenzione che i singoli proprietari di un medesimo numero di unità sosterrebbe.
Quindi – Costi di manutenzione.
6. Nel caso di tanti singoli impianti ogni singolo proprietario ne è responsabile personalmente, mentre nel caso di centralizzato la responsabilità è condominiale e non individuale e viene generalmente affidata ad un terzo, il cosiddetto Terzo Responsabile che la assume.
Quindi – Responsabilità.

Svantaggi noti del centralizzato:

• la mancata possibilità dei singoli condomini di regolare il riscaldamento sulla base delle proprie personali esigenze.
• Il pagamento secondo millesimi di riscaldamento indipendentemente dalla necessità o meno di usufruire del riscaldamento.
• Inutili sprechi e dispersioni di calore determinati da diversi fattori: ad esempio il condomino che sente caldo e apre le finestre disperdendo calore, o ancora il condomino che sente freddo ed è costretto a ricorrere a sistemi supplementari poco efficienti come stufe elettriche, oppure il riscaldamento eccessivo di vani già sufficientemente caldi o insufficienti di vani insufficientemente freddi.

Molti non sanno che a risoluzione di tali svantaggi ci sono soluzioni adeguate.

Soluzioni:
La moderna tecnologia ha messo a disposizione degli strumenti che ci permettono di risolvere le problematica. Due strumenti importanti sono la TERMOREGOLAZIONE e la CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE.

• Contabilizzazione del calore: Il sistema di contabilizzazione individuale del calore calcola la quantità di calore effettivamente consumata in ogni appartamento. Una volta contabilizzati i consumi i condomini pagano il riscaldamento non più sulla base di millesimi ma sulla base del consumo effettivo.
Tale soluzione presenta molti vantaggi tra cui, determina un uso più oculato del riscaldamento da parte dei singoli condomini, evitando sprechi permettendo così un risparmio. Il contabilizzatore detto ripartitore di calore è un piccolo apparecchio a batteria che si installa sul termosifone velocemente e senza opere invasive o modifiche all’impianto.

• La Termoregolazione: La termoregolazione avviene per mezzo delle valvole termostatiche. Dette valvole sono componenti da installarsi su ogni singolo termosifone e permettono di regolare la temperatura di ogni singolo ambiente per sfruttare anche gli apporti gratuiti di energia, determinati dalla natura specifica dell’ambiente in questione (la cucina ad esempio è in genere più calda e necessità generalmente di minor calorie per essere riscaldata) La valvola termostatica, permette al proprietario dell’immobile di trovare e stabilire un comfort ambientale ideale vano per vano, ed interviene regolando automaticamente l’afflusso di acqua calda in base alla temperatura scelta ed impostata sull’ apposita manopola graduata.

La presente nota illustrativa ha carattere puramente informativo.

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