RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO: OBBLIGO CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE

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Entro il 31 dicembre 2016 obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini.

Obbligo di contabilizzazione nei condomini

D.lgs 102/2014 – Art. 9 Comma 5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale: … b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, e’ obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare,

Criteri di contabilizzazione e ripartizione dei consumi
D.lgs 102/2014 – Art. 9 Comma 5. – Lettera d) quando i condomini sono alimentati dal teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento degli appartamenti e delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori, e all’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.

Progetto obbligatorio
Il progetto è obbligatorio secondo norma UNI 10200. Solo grazie al progetto ed all’analisi energetica il tecnico può elaborare le modalità di riparto dei consumi conformemente alla citata norma.

Termine ultimo
Il termine ultimo previsto per non incorrere in sanzioni è il 31 dicembre 2016.

Sanzioni
Art.16 Comma 8. E’ soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio alimentato dal teleriscaldamento o dal teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento che non ripartisce le spese in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 9 comma 5 lettera d).

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