
LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. (21G00256) (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49)
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2022, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 10, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 727 e 728 dell’art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2021.
La nuova legge di bilancio contiene importanti modifiche ed integrazioni anche alla legislazione in materia di SUPERBONUS 110% ed altri BONUS FISCALI per interventi negli edifici condominiali. Vedere commi 28, 29 e 30 della legge 234/2021. Tra le novità più importanti la proroga al 31.12.2023 per il Superbonus 110% con estensione anche agli anni 2024-2025 ma con aliquote ridotte.
Importanti anche le novità inerenti il visto di conformità e l’asseverazione di congruità di spesa già introdotte anche per altri bonus fiscali diversi dal Superbonus 110% in caso di cessione del credito di imposta o sconto in fattura dal Decreto Antifrode.
La legge di bilancio la trovi QUI’
RELAZIONE DI SINTESI ANACI SULLE NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA DI SUPERBONUS 110%
La legge di bilancio 2022, in materia di scadenze Superbonus 110% ha introdotto le seguenti novità:
- per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio
oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quadro unità immobiliari); da
persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio
interamente posseduto oggetto degli interventi sopra indicati quale “interventi trainati”; da Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale:
– aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023;
– aliquota del 70% per le spese sostenute nel 2024;
– aliquota del 65% per le spese sostenute nel 2025. - per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a
condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo:
– aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2023; - per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e
autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo
effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo:
– aliquota del 110% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2022.