Finalmente anche in UMBRIA la LINEA VITA. Ecco l’estratto della Legge Regionale di riferimento.
Regione Umbria
Legge regionale 17 settembre 2013 , n. 16
Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 43 del 25/09/2013
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
1. La presente legge, nell’ambito delle materie di competenza regionale di cui all’ articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi stabiliti dalla legislazione statale, in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto.
2. La presente legge, in particolare, promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall’alto nello svolgimento di qualsiasi attività, tra le quali:
a) interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza, della legalità e qualità del lavoro;
b) interventi volti alla sicurezza nell’ambito delle attività di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell’ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’ambiente;
c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;
d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici, anche ai fini di controllo e monitoraggio.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL’ALTO NELLE ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI
Art. 5 – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
1. Per la finalità di cui all’ articolo 1, comma 1 , e fermo quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 , i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), riguardanti le coperture o le facciate ventilate, continue o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:
a) prevedono, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di ancoraggio permanenti, che consentono lo svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura e delle facciate che, con riferimento alle misure di prevenzione e protezione di cui alla lettera a) , contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alto, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’ articolo 7, comma 1 .
2. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate integra il fascicolo di cui all’ articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 81/2008 , quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi che determinano modifiche strutturali dell’edificio.
3. L’elaborato tecnico della copertura e delle facciate deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.